Art. 13.
(Contratti di coltivazione o di filiera).

      1. Il contratto di coltivazione o di filiera è un accordo sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nel processo di produzione, preparazione e commercializzazione di un prodotto da agricoltura biologica. Esso deve contenere almeno i seguenti elementi obbligatori:

          a) i prodotti e i servizi oggetto del contratto e i loro parametri qualitativi;

          b) le modalità di certificazione fino all'utilizzatore finale del prodotto;

          c) il prezzo indicativo di acquisto o i criteri per definirlo;

          d) gli impegni e le responsabilità delle parti.

      2. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare i contratti di coltivazione o di filiera.